Statuto della Gioventù Francescana D'Italia

FORMA DI VITA

Identità e natura della Gioventù Francescana.

  1. La Gi.Fra. è la Fraternità dei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare l'esperienza della vita Cristiana alla luce del messaggio di S. Francesco d'Assisi, all'interno della Famiglia Francescana.
    A motivo della scelta francescana vissuta nella Secolarità, i giovani maturano la loro vocazione nell'ambito della Famiglia dell'Ordine Francescano Secolare di cui la Gioventù Francescana è parte integrante.
  2. I Giovani Francescani considerano la regola dell'O.F.S. approvata da Paolo VI, come documento ispirazionale della propria vita e come singoli e come Fraternità, confermando tale scelta mediante la " Promessa ". (cfr. art.5).
  3. La norma di vita dei giovani francescani e il Vangelo: in ogni sua parola, come in ogni uomo, essi sanno di incontrare Gesù Cristo; per questo si impegnano assiduamente " a passare dal Vangelo alla Vita e dalla Vita al Vangelo ". (Regola O.F.S. art. 4).
  4. La Gi.Fra. offre il servizio fraterno ed i mezzi per raggiungere la maturità umana, cristiana e francescana, contribuendo in tal modo a "rendere presente il carisma del comune Padre Serafico nella vita e nella missione della Chiesa". (Regola O.F.S., 1).

Impegni e Metodi.

  1. La " Promessa" Gi.Fra. è l'impegno del giovane a conoscere ed a vivere il Vangelo secondo l'esempio di S. Francesco in seno alla propria fraternità che lo accompagna nel cammino di ricerca e di crescita spirituale.
  2. In conformità all'articolo 2, la "Forma di vita" della Gioventù Francescana è la seguente:

a)      ...ricerchino la persona vivente ed operante di Cristo nei fratelli, nella Sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle Azioni Liturgiche.
La fede di S. Francesco che dettò queste parole: " niente altro vedo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo Figlio di DIO se non il Suo Santissimo Corpo ed il Santissimo Sangue", sia per essi l' ispirazione e l'orientamento per la vita Eucaristica.

b)      Sepolti e resuscitati con Cristo nel battesimo, che li rende membri vivi della Chiesa, ...si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola.

Ispirati da S. Francesco e con lui chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in piena comunione con il Papa, i Vescovi ed i Sacerdoti in un fiducioso ed aperto dialogo di creatività apostolica. (Regola O.F.S., art.6).

c)      ...In virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica evangelica, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il none di " conversione", la quale, per l'umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno.

In questo cammino di rinnovamento il Sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato della misericordia del Padre e sorgente di grazia. (Regola O.F.S.,art.7).

d)      Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare.

Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all' Eucarestia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo. (Regola O.F.S., art.8).

e)      La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla sua parola ed a tutti i suoi appelli, fu circondata da Francesco di indicibile amore e fu designata Protettrice ed Avvocata della sua Famiglia.

I giovani francescani manifestino a Lei il loro ardente amore, con l' imitazione della sua incondizionata disponibilità e nella effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera.
(Regola O.F.S., art.9).

f)        Unendosi all'obbedienza redentrice di Gesù che depose la sua volontà in quella del Padre, adempiano fedelmente agli impegni propri della condizione di ciascuno nelle diverse circostanze della vita, e seguano Cristo povero e crocifisso, testimoniando anche tra le difficoltà e le persecuzioni. (Regola O.F.S., art.10).

g)      Cristo, fiducioso nel Padre, scelse per Se e per la Madre sua una vita povera ed umile, pur nell'apprezzamento attento ed amoroso delle realtà create; cosi ...(i giovani) cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze; consapevoli poi di essere, secondo il Vangelo, amministratori dei beni ricevuti a favore dei figli di Dio.

Così, nello spirito delle " Beatitudini", s' adoperino a purificare il cuore da ogni tendenza e cupidigia di possesso e di dominio, quali " pellegrini e forestieri" in cammino verso la casa del Padre.

h)      Testimoni dei beni futuri ed impegnati nella vocazione abbracciata all' acquisto della purità di cuore, si rendano così liberi all' amore di Dio e dei Fratelli. (Regola O.F.S.,art.12).

i)        Come il Padre vede in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, primogenito di una moltitudine di fratelli,...accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore e immagine di Cristo.

Il senso di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari con tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo. (Regola O.F.S.,art.13).

l)        Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del regno di Dio, consapevoli che " chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo", esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio. (Regola O.F.S.,art.14).

m)    Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana ed anche con iniziative coraggiose, tanto individuali che comunitarie, nella promozione della giustizia ed in particolare nel campo della vita pubblica, impegnandosi in scelte concrete e coerenti alla loro fede. (Regola. O.F.S.,art.15).

n)      Reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, redenzione e servizio della comunità umana. (Reg. O.F.S.,art16).

o)      Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo. (Reg. O.F.S.,art.17).

p)      Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell' unità e delle fraterne intese attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell' uomo e nella potenza trasformatrice dell' amore e del perdono.

Messaggeri di " Perfetta Letizia", in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza.
(Reg. O.F.S.,art.19)

q)      Abbiano rispetto verso le altre creature, animate ed inanimate, che " dell'Altissimo portano significazione", e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale.

  1. Per realizzare pienamente questa forma di vita, secondo schemi propri delle necessità del mondo giovanile e della sua pedagogia, i giovani francescani:

a)      Vivono la fraternità come un segno visibile della Chiesa, comunità d' amore, e l' ambiente privilegiato in cui si sviluppano il senso ecclesiale e la vocazione cristiana e francescana, nonché come luogo ove naturalmente viene animata la vita apostolica dei suoi membri;

b)      si inseriscano pienamente, in modo attivo ed operante, nella vita della Chiesa locale, aprendosi a tutte le prospettive ministeriali e pastorali;

c)      intensificano il dialogo e la collaborazione tanto con le fraternità francescane quanto con gli altri gruppi ecclesiali, allo scopo di un maggior arricchimento reciproco e di un più efficace servizio alla Chiesa ed alla società;

d)      rispondano generosamente alle indicazioni che le fraternità nazionale e regionale offrono in merito alla formazione attraverso i sussidi, i campi scuola, i corsi di aggiornamento, ritiri, momenti di preghiera, revisione di vita e simili iniziative atte allo scopo;

e)      si avvalgono nell' apostolato di tutti i mezzi che si ritengono idonei per una efficace e moderna evangelizzazione (mezzi di comunicazione sociale ed artistica).

  1. La Fraternità giovanile francescana promuove incontri atti a preparare ed a formare i giovani ed i fidanzati alla vita sacramentale del matrimonio.
  2. Particolare attenzione i giovani rivolgano alle forme di volontariato, atte ad assicurare un servizio umano, responsabile e disinteressato ai fratelli, specialmente nell' ambito del proprio territorio e nella prospettiva della riconciliazione in campo nazionale ed internazionale.
  3. L' interesse dei giovani francescani è rivolto anche al momento ricreativo, che vuol essere un' ulteriore testimonianza della gioiosa esperienza di vita fraterna.

NORME ORGANIZZATIVE

  1. La Gioventù Francescana vive ed opera articolata in fraternità a diverso livello - locale, regionale e nazionale - collegate e coordinate tre loro e proiettate nel contesto internazionale.
  2. Si ritengono formalmente costituite quelle Fraternità che, avendo un numero sufficiente di giovani che hanno pronunciato la " Promessa", abbiano ricevuto riconoscimento scritto dall' organo superiore Gi.Fra. competente, in armonia con la fraternità O.F.S., se esiste in loco, o con il consiglio regionale (= prov.le) O.F.S.

 

Appartenenza.

  1. Possono far parte di una fraternità i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e possibilmente non superato i 30. 

    Questo ultimo limite non si applica ai dirigenti nazionali e regionali in carica.
  2. I giovani che abbiano compiuto i 30 anni di età continuano la loro esperienza di vita evangelica preferibilmente nell' Ordine Francescano Secolare o in altre forme di vita ecclesiale. 
    Si raccomanda tale scelta anche ai coniugati.
  3. I candidati premettono una preparazione di almeno sei mesi alla " Promessa", dopo di che diventano membri effettivi della Gioventù Francescana.

    L'ammissione alla " Promessa" è decisa dal Consiglio della Fraternità Locale.
  4. Con molta solennità si celebri " la festa della Promessa", nella quale i giovani assumono o rinnovano annualmente, gli impegni di vita evangelica propri della Gi.Fra.

    In tale occasione si può effettuare la consegna di un distintivo francescano, preferibilmente il Tau.

 

Collaborazione con l' O.F.S.

  1. Per favorire una più stretta ed intesa comunione con l' O.F.S. i consigli Gi.Fra. di ogni grado designino un proprio rappresentante, possibilmente " professo", presso la fraternità O.F.S. e chiedano a questa, un professo suo delegato presso la fraternità giovanile.

    Il delegato O.F.S. ha diritto di voto nel consiglio della Gi.Fra cui partecipa.

 

Organismi.

  1. Gli organismi attraverso i quali la Fraternità esprime la propria funzionalità sono:
    l' Assemblea, il Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene alla parte spirituale, l' Assistente.

    Il funzionamento di tali organi è regolato da norme specifiche.

L' Assemblea.

  1. L' Assemblea, detta anche Congresso o Capitolo, è l' organo rappresentativo della base con potere legislativo e deliberativo.

    A livello nazionale è convocata con almeno cinquanta giorni di anticipo, a livello regionale con almeno venti giorni, a livello locale con almeno dieci giorni.

    L' Assemblea naz.le è composta dai consiglieri naz.li in carica, nonché dai Presidenti ed Assistenti regionali (=provinciali), più un eletto dall' Assemblea reg.le (=prov.le) per ogni dieci (e frazione) Fraternità locali della regione (=provincia religiosa) da rappresentare.

    L' Assemblea regionale (=prov.le) è formata dai consiglieri reg.li (=prov.li) in carica, oltre che da tutti i presidenti ed assistenti locali, più, se si ritiene opportuno, un congruo numero di rappresentanti stabiliti dal consiglio reg.le (=prov.le) ed eletti dalla base.

    L' Assemblea locale è formata da tutti i membri effettivi della fraternità più l' Assistente della Gi.Fra. ed il delegato O.F.S.

    Alle rispettive assemblee partecipano anche i Presidenti e gli Assistenti O.F.S. (o loro delegati).
  2. L' Assemblea naz.le si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi;
    la reg.le almeno una volta all' anno;
    la locale almeno due volte al mese.

    Straordinariamente l' assemblea di qualsiasi grado, si riunisce ogni qual volta il consiglio rispettivo lo ritenga opportuno, oppure allorché un terzo dei membri dell' assemblea ne faccia richiesta con una mozione scritta.
  3. L' Assemblea ha l'obbligo, in armonia con le indicazioni e decisioni di quella di grado superiore, di:

a)      provvedere allo studio dei problemi di notevole importanza spirituale, sociale e temporale della fraternità e prendere decisioni in merito;

b)      programmare le varie attività

c)      procedere alla nomina dei presidenti e consiglieri rispettivi secondo le norme più sotto espresse;

d)      determinare i contributi per il finanziamento delle varie attività.

 

Il Consiglio.

  1. Il Consiglio è l' organo esecutivo delle decisioni e delle direttive della propria assemblea e di quella di grado superiore, e assicura il regolare funzionamento della Fraternità.
    In particolare il suo compito è:

a)      animare e coordinare le attività della fraternità;

b)      indire corsi di aggiornamento, di studio, di esercizi spirituali, convegni, raduni e simili iniziative;

c)      curare la formazione dei dirigenti e degli animatori;

d)      interessarsi della stampa e degli altri mezzi di comunicazione sociale;

e)      discutere ed approvare la relazione annuale preparata dal presidente;

f)        animare e stimolare i consigli di grado inferiore;

g)      tenere vivi i rapporti ed accrescere di continuo la collaborazione con tutta la Famiglia Francescana, particolarmente con l' O.F.S., mediante programmazioni ed iniziative comuni specie nell' ambito della Chiesa locale;

h)      promuovere e curare le associazioni degli " Araldini" in collaborazione con l' O.F.S., nonché le opere missionarie e vocazionali;

i)        eleggere entro sei mesi, e per il periodo di scadenza del Consiglio, un nuovo presidente qualora quello in carica non potesse esercitare più il proprio ufficio per qualsiasi motivo;

l)        nominare un altro consigliere, sempre fino alla scadenza del consiglio in carica, allorché qualcuno venisse meno per qualsiasi ragione;

m)    cooptare altri consiglieri, purché il loro numero non superi globalmente un terzo di quelli regolarmente eletti;

n)      dichiarare decaduto il presidente od il consigliere che, senza validi motivi, sia stato assente, a livello nazionale, per due volte consecutive, a livello regionale (=prov.le) per tre volte consecutive.

  1. Il Consiglio Naz.le è formato dal Presidente e da altri cinque membri più l' Assistente;il consiglio regionale e locale sono composti dal presidente e di un numero di membri adeguato all' entità ed all' attività della fraternità, più l' assistente di pari grado.

    È consentita la nomina, da parte dei rispettivi consigli, di una segreteria per il disbrigo delle pratiche ordinarie.

    Ai consiglieri è affidata la promozione e la cura dei vari settori di attività delle fraternità
  2. Il Consiglio naz.le si riunisce almeno due volte all' anno;
    quello reg.le almeno tre volte;
    il locale almeno una volta al mese.
  3. I consiglieri naz.li fanno parte di diritto dei consigli di grado inferiore di propria residenza con diritto di voto.

    Così intendesi per i consiglieri regionali (=prov.li).
  4. I consigli di grado superiore hanno la giurisdizione su quelli inferiori per la soluzione dei casi che di volta in volta si presentano.

 

Il Presidente.

  1. Il presidente è il responsabile di tutta l' animazione della propria fraternità e dei vari uffici e mansioni in ordine alla sua funzionalità.

    Egli rappresenta la fraternità stessa e cura l' esecuzione delle direttive delle assemblee e del consiglio.

    È coadiuvato in tutto da un Vice, eletto tra i consiglieri, il quale lo supplisce durante la sua assenza, salvo quanto prescritto all' articolo 22/i.

 

L' Assistente spirituale.

  1. In segno di comunione con tutta la famiglia francescana, il consiglio della Gi.Fra. richiede ai competenti superiori un assistente che curi spiritualmente i singoli e la fraternità tutta.

    Egli salvaguarda e nutre il senso ecclesiale ed il carisma francescano, favorisce la formazione di base e specifica, nonché la promozione globale di tutta la fraternità.

    Egli fa parte di diritto dei consigli e delle assemblee di suo grado.

    A livello naz.le e reg.le se possibile, insieme con l' assistente, fanno parte dei rispettivi consigli altri religiosi francescani, comunque non più di tre, che si occupino specificatamente della Gi.Fra.

    Nei luoghi ove non fossero presenti religiosi francescani, il compito dell' assistenza è affidato ad altri sacerdoti o religiosi.

 

Elezioni.

  1. La designazione agli incarichi di presidente e di consigliere di qualsiasi grado avviene a mezzo di elezioni, e queste si effettuano a scrutinio segreto.
  2. Per l' elezione del presidente e vice-presidente di qualsiasi livello è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel primo e nel secondo scrutinio, mentre nel terzo si procede per ballottaggio tra i due che nell' ultimo scrutinio hanno ottenuto maggior voti.

    Per l' elezione a consiglieri di qualsiasi grado è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti, purché i votanti non siano inferiori ad un terzo.
  3. Con una prima votazione si eleggono i consiglieri;
    tra questi poi con una successiva votazione , si elegge il presidente;
    con una terza il vice-presidente, sempre tra gli eletti.

    Copia del documento affermante l' avvenuta elezione, firmata dal presidente e dal segretario dell' assemblea elettiva, è inviata al consiglio di grado immediatamente superiore.
  4. Le assemblee elettive, perché siano valide, oltre all' applicazione delle presenti norme, devono essere presiedute dal presidente di grado superiore o da un suo delegato, alla presenza dell' assistente dello stesso livello.

    Le assemblee elettive nazionali sono presiedute dai presidenti naz.li O.F.S. (o loro delegati).
  5. Il presidente ed i consiglieri naz.li e reg.li durano in carica tre anni;
    quelli locali due anni.

    I presidenti naz.li e reg.li possono essere rieletti per un solo periodo immediatamente successivo.
  6. Il presidente nazionale e quello regionale siano " Professi".
  7. Nell' elezione del presidente e dei consiglieri locali, hanno diritto al voto, con l' assistente, tutti i membri effettivi della fraternità.

    Nell' elezione a livello regionale hanno diritto al voto, oltre all' assistente ed i suoi collaboratori (cfr. art.28), tutti i membri dell' assemblea regionale.

    Parimenti avviene, in modo analogo, a livello nazionale.

 

Interobbedienzialità.

  1. Finché esistono le Obbedienze funzionano anche un' Assemblea ed un Consiglio Interobbedienziale ad ogni livello.
  2. L' Assemblea naz.le Interobbedienziale è l' espressione delle assemblee di tutte le obbedienze.

    Essa si riunisce ogni tre anni ed è presieduta dal Presidente del consiglio interobbedienziale (cfr. art.38). Oltre ai compiti descritti all' articolo 21, è di sua competenza l' approvazione, l' aggiornamento e la interpretazione delle presenti norme salvo la ratifica dei competenti superiori.

    All' assemblea naz.le interobbedienziale partecipano i consigli naz.li, i presidenti e gli assistenti reg.li della Gi.Fra. ( o loro delegati), un congruo numero di gifrini stabiliti dal consiglio naz.le interobbedienziale ed eletti dalla base nelle singole regioni (= prov.ce religiose), nonché i presidenti ed assistenti nazionali dell' O.F.S. ( o loro delegati).

    All' assemblea regionale interobbedienziale partecipano i consigli reg.li, i presidenti e gli assistenti locali ( o loro delegati) nonché i presidenti ed assistenti regionali dell' O.F.S. (o loro delegati).
  3. Il consiglio nazionale interobbedienziale è composto dei presidenti e vice-presidenti nazionali, dagli assistenti nazionali e da un delegato del consiglio nazionale interobbedienziale dell' Ordine Francescano Secolare.

    È presieduto ed assistito, a turno annuale, dai presidenti ed assistenti delle varie obbedienze.


    Suo compito è:

a)      animare e coordinare il lavoro dei consigli nazionali;

b)      preparare, convocare ed animare l' assemblea naz.le interob.le;

c)      indicare al Consiglio Internazionale dell' O.F.S. ed agli altri eventuali organismi i propri rappresentanti;

d)      dispensare, nei singoli casi, dalle presenti norme.

  1. I consigli interobbedienziali di grado inferiore sono composti e funzionano in modo analogo a quello nazionale.

Contributi.

  1. Per le spese occorrenti alla vita ed all' attività delle fraternità, in segno di comunione e di solidarietà, tutti offrono un contributo nella misura indicata dalle assemblee ai vari gradi.

Dichiarazione.

Le presenti norme valgono per tutta la Gioventù Francescana d' Italia assistita dalle varie obbedienze.

Le precedenti norme si intendono abrogate.

Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dall' Assemblea nazionale Interobbedienziale.

Pæstum 29 Luglio 1984